"Venditore": Sico Global Sas di Denni Mauro & C. con sede legale in Vicenza (VI), Via Luigi Rizzo, 8, nella persona dell’amministratore pro tempore.
"Compratore": la persona giuridica o fisica che acquista i prodotti o i servizi del venditore.
I prodotti e gli impianti consegnati nuovi di fabbrica sono coperti da garanzia della casa costruttrice e dalle condizioni generali di vendita e d’uso, che il Compratore dichiara espressamente di conoscere. Il Venditore è sollevato da ogni responsabilità relativa a difetti di qualità, vizi occulti o palesi, a meno che, al momento della stipulazione dell’acquisto, non ne fosse a conoscenza e nonostante ciò abbia in mala fede taciuto la loro esistenza al Compratore. La garanzia è esclusa in ogni caso se il Compratore conosceva i vizi o se gli stessi erano facilmente riconoscibili. Si applicano in merito gli artt. 1490, comma 2, e 1491, c.c.
Nell’ipotesi in cui si tratti di prodotti o impianti usati, il Compratore dichiara di averli visti ed esaminati con la massima attenzione, di averli scelti e trovati di proprio gradimento.
Il Venditore garantisce la proprietà della cosa. Se il Compratore subisce l’evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatto valere su di essa, il Venditore è tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o deteriorata. In caso di evizione parziale della cosa, il Compratore può chiedere comunque la risoluzione del contratto, quando deve ritenersi che non avrebbe acquistato la merce senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può ottenere una riduzione del prezzo.
La consegna è effettuata dal Venditore entro e non oltre 15 giorni dal momento in cui la merce gli viene messa a disposizione dalla casa costruttrice. Il Venditore non risponde di eventuali ritardi a meno che non siano di entità tale da incidere considerevolmente sulla natura della prestazione e sempre che il ritardo non siano ascrivibile in via esclusiva alla condotta colpevole della casa costruttrice. La consegna avviene presso la sede legale del Venditore, fatta salva in ogni caso la possibilità delle parti di concordare un luogo diverso. Delegato al ritiro potrà essere esclusivamente il Compratore nella persona che ha sottoscritto il contratto o il soggetto da quest’ultimo delegato per iscritto. A tal fine, il Compratore si assume ogni responsabilità in merito al comportamento del delegato. Se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il Venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere: in tal caso, le spese del trasporto sono a carico del Compratore.
Se il Compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, o si rifiuta di ritirarla, il Venditore può depositarla per conto e a spese del Compratore medesimo in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere eseguita, fatta salva in ogni caso la possibilità di avvalersi della clausola contrattuale di “Risoluzione di Diritto”.
La risoluzione di diritto opera a favore del Venditore se alla scadenza del termine stabilito per la consegna il Compratore non si presenta per ricevere la cosa precedentemente offerta. Si applica in merito l’art. 1517 c.c. Se la merce deve essere consegnata dal Venditore, il rifiuto a ricevere la stessa è equiparato al mancato ritiro. Il Venditore che intende avvalersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione al Compratore entro e non oltre 8 giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione del contratto per inadempimento.
La proprietà dei prodotti e degli impianti, conformemente a quanto previsto dall’art. 1523 c.c., si trasferisce dal Venditore al Compratore soltanto al momento del pagamento totale del prezzo. Una volta consegnate le apparecchiature oggetto del presente Condizioni Generali di Vendita, i rischi relativi al danneggiamento e perimento dei beni, anche se dovuti a caso fortuito o forza maggiore, faranno carico esclusivamente al Compratore.
La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del Compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. La riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché` il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocato il prodotto/i, e questi, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita.
A) Eventuale pagamento rateizzato avviene attraverso la modalità di pagamento prescelto. In caso di ritardato pagamento, il Venditore avrà facoltà di addebitare gli interessi di mora a un tasso annuale pari al tasso legale di mora + 4 punti %. Gli interessi di mora decorreranno dalla data di scadenza del singolo pagamento sino al saldo. Sarà riconosciuto al Venditore l'importo di euro 40,00 come risarcimenti per i costi di recupero per ogni sollecito inoltrato. In caso di pagamento con ricevute bancarie saranno addebitati anche le eventuali spese per la gestione degli insoluti.
B) Il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il Compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.
C) Il Compratore dovrà impiegare i prodotti e gli impianti conformemente all’utilizzo a cui essi sono destinati. Sino a quando il Compratore non acquista la proprietà dei beni, non potrà apportare modifiche sostanziali ai prodotti e agli impianti, fatta salva l’autorizzazione del Venditore, da rilasciarsi per iscritto
A) I prodotti e gli impianti non potranno essere locati a terzi o sottoposti, da parte del Compratore, a qualsiasi forma di privilegio, se non previo consenso del Venditore, da rilasciarsi per iscritto.
B) Fino a quando il Compratore non acquista la proprietà dei prodotti e degli impianti, non potrà cedere gli stessi a terzi: la violazione di tale previsione normativa comporterà la configurazione del reato previsto e punito dall’art. 646 c.p. (appropriazione indebita).
C) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1406 e seguenti c.c., il presente accordo non potrà essere ceduto se non previo consenso del Venditore, da rilasciarsi per iscritto. In tal caso, il Venditore/ceduto potrà agire sempre nei confronti del Compratore/cedente qualora il cessionario non adempia alle obbligazioni assunte. Il Venditore ceduto potrà altresì opporre al cessionario sia le eccezioni derivanti dall’accordo, sia quelle fondate sugli altri rapporti giuridici esistenti con il Compratore/cedente.
L’accordo si dovrà ritenersi risolto ex art. 1456 c.c. nell’eventualità in cui il Compratore:
A) Conceda in locazione a terzi o venda - in violazione della clausola contrattuale di cui al punto “Passaggio della proprietà e dei rischi”, lettere A) e B) – i prodotti e gli impianti oggetto del presente accordo.
B) Prima di averne acquistato la proprietà, danneggi gravemente o comunque renda inservibili i prodotti e gli impianti. A tali ipotesi deve essere equiparata anche la modifica non autorizzata dei prodotti e degli impianti tale da alterarne la loro destinazione e/o utilizzo, o tale comunque da comprometterne il loro valore commerciale.
C) Non ottemperi per almeno due volte, anche non consecutive, al pagamento delle rate. Il ritardo nel pagamento, quando lo stesso si verifichi per più di una volta e per un termine non inferiore a 15 giorni, produce gli stessi effetti giuridici.
La risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Venditore comunica al Compratore, mediante raccomandata a.r. o posta certificata, di volersi avvalere della presente clausola contrattuale; a tal fine, il Venditore dovrà indicare espressamente le cause che hanno legittimato il venire meno del rapporto negoziale.
In caso di risoluzione dell’accordo, il Compratore dovrà restituire immediatamente al Venditore le apparecchiature e gli impianti, che andranno riconsegnate presso la sede legale del Venditore o nel luogo diverso da questi comunicato per iscritto. La mancata riconsegna del materiale configurerà il reato previsto e punito dall’art. 646 c.p. (appropriazione indebita).
In caso di inadempimento contrattuale del Compratore, il Venditore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1382 e 1526, comma 2, c.c., potrà trattenere le rate sino a quel momento corrisposte, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. Qualora l’inadempimento contrattuale consista nel mancato ritiro della merce o nel rifiuto a riceverla, il danno dovrà essere quantificato nella misura del 30% del valore commerciale delle apparecchiature e degli impianti, fatta salva in ogni caso la possibilità del Venditore di dimostrare il danno ulteriore.
Qualsiasi patto che integri e/o deroghi le clausole contenute in questo accordo dovrà essere formulato, a pena di nullità, per iscritto. Ogni tolleranza o rinuncia da parte del Venditore a una facoltà prevista in suo favore ovvero all’esatta osservanza degli impegni assunti in virtù del presente accordo, qualsiasi ne siano la frequenza e la durata, non potrà valere come modifica dell’accordo medesimo, né farà sorgere diritto alcuno in capo al Compratore.
Il Venditore e il Compratore dichiarano di eleggere il proprio domicilio presso i rispettivi indirizzi della sede legale.
Per ogni controversia scaturente dall’interpretazione, dall’esecuzione o dalla risoluzione del presente accordo, e delle sue eventuali successive proroghe e/o novazioni, o comunque collegatesi con lo stesso, anche in ipotesi di continenza e/o connessione di cause, sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.